Bonus edilizi, l’Umbria verso una legge per sbloccare i crediti fiscali

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La proposta di legge della Lega, in esame alla Prima commissione dell'assemblea legislativa, vuole favorire l'acquisto dei crediti da parte di società partecipate ed enti pubblici economici regionali.

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Dopo altre Regioni che si sono già mosse su questo fronte (Piemonte, Lazio, Basilicata), anche l’Umbria punta ad avere una sua legge regionale per sbloccare i crediti fiscali connessi ai bonus edilizi.

È la proposta di legge “Misure per la circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio” (link in basso), presentata dalla Lega e attualmente all’esame della Prima commissione dell’assemblea legislativa umbra.

L’obiettivo del provvedimento, si legge nella relazione illustrativa, è favorire l’acquisto annuale di crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi (Superbonus, Bonus facciate, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni), per interventi effettuati da imprese aventi sede legale e operativa in Umbria su immobili ubicati nella Regione.

Ad acquisire i crediti saranno gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24.

La Regione, in questo modo, vuole contribuire a “evitare il fallimento di professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo per la congestione del sistema”.

A settembre, il governo aveva dato il suo benestare alla possibilità di acquistare i crediti legati ai bonus edilizi, da parte degli enti pubblici regionali e delle società partecipate.

Il Consiglio dei ministri, infatti, aveva deciso di non impugnare la legge regionale 20/2023 della Basilicata che appunto prevede questo meccanismo per favorire la circolazione dei crediti fiscali.

La motivazione è che gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate non sono soggetti al divieto di acquistare i crediti dei bonus edilizi, imposto dal decreto “Cessioni”, poiché il divieto si applica solo alle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, definite dalla legge 196/2009.

Queste amministrazioni comprendono sia quelle centrali, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, gli Enti associativi e di ricerca, sia quelle locali come Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, e comprendono anche gli Istituti previdenziali.

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